Statuto

Rispetta le regole, sorridi alla Vita

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MASSIMO MASSIMI  ONLUS

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

DENOMINAZIONE

1.       E’ stata costituita l’Associazione MASSIMO MASSIMI  ONLUS, quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale. La stessa è  di ispirazione cattolica ma aperta  a tutte le confessioni religiose ed  indipendente da ogni influenza ideologica, partitica e finanziaria.  La sua costituzione è dovuta al perenne  ricordo di tutte le vittime della strada  ed in particolare di Massimo Massimi, vittima della strada, deceduto il 23 Ottobre 2014 a Ponte Buggianese (PT).

SEDE

2.       La sede legale dell’associazione è ubicata in Ponte Buggianese (PT) – Via del Popolo 153 . La stessa potrà avere sedi operative la cui istituzione  e localizzazione verrà decisa dal Consiglio Direttivo senza dover apporre alcuna modifica al presente statuto.

DURATA

3.       La durata dell’Associazione è illimitata nel tempo  e potrà essere sciolta solo con deliberazione straordinaria dell’assemblea  dei Soci, fermo restando che ogni eventuale residuo di capitale dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni  non lucrative  che hanno le stesse finalità .  La stessa è retta dai principi del Volontariato, previdenza e mutualità ed è ispirata all’articolo 18 della Costituzione Italiana e al Decreto Legislativo 04/12/1997 nr.460. L’associazione non ha fini di lucro ne richiede ai soci altri adempimenti se non quelli previsti dal presente statuto ed alla coerenza con i fini non patrimoniali dell’Associazione stessa. L’Associazione può condividere ed effettuare percorsi comuni con associazioni che abbiano le stesse finalità stipulando convenzioni con le stesse su  proposta e delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

SCOPI E FINALITA’

FINALITA’

4.       L’associazione non ha scopo di lucro e persegue  finalità di solidarietà sociale e attività di beneficenza, proponendosi di dare il suo sostegno alle famiglie delle vittime della strada, a coloro che sono sopravvissuti ad incidenti stradali, la difesa e la tutela dei loro diritti anche in collaborazione con altre associazioni che abbiano analoghe  finalità e non abbiano scopo di lucro .I fondi per questa attività sono reperiti  dal fondo di dotazione iniziale costituito  dalla somma donata da Massimiliano MASSIMI e Monica POGGETTI nonché dalla somma frutto del pagamento della quota annuale versata dai restanti soci fondatori, dalle somme raccolte dalle quote associative, donazioni o contributi provenienti dai soci, da privati cittadini, enti pubblici o privati , società pubbliche o private nonché dall’impiego degli eventuali proventi derivanti dalla cessione del 5 per mille e dall’organizzazione o il patrocinio di eventi, culturali, sportivi e ludici , convegni, conferenze    e corsi. L’associazione promuove l’organizzazione diretta  o in collaborazione con altri , oppure offrendo  il proprio  patrocinio, di convegni, conferenze o corsi  sulla   sicurezza stradale, sulla sicurezza in generale e sulla  cultura della legalità  nonché in ogni materia collegata direttamente o indirettamente all’incidentalità stradale e alle sue conseguenze, alla cultura  della sicurezza in generale, alla cultura della legalità ed  alla donazione degli organi e del sangue, al rispetto della vita umana. Per questi fini l’associazione potrà promuovere, collaborare  o patrocinare progetti aventi per oggetto la sicurezza  sulle strade, la sicurezza in generale, la cultura della legalità e la cultura della donazione degli organi e del sangue, sensibilizzando l’opinione pubblica  nonché tutti gli organi statutari previsti dall’ordinamento della Repubblica  e coloro che hanno a qualsiasi titolo responsabilità sulla sicurezza stradale, attraverso i mezzi di informazione ed i sistemi di comunicazione anche telematici. L’associazione provvede direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici, religiosi  o privati nonché associativi senza scopo di lucro,  all’ impiego – distribuzione – erogazione delle somme disponibili.

SCOPI

5.       L’associazione si propone di fermare le stragi stradali attraverso una puntuale e sistematica sensibilizzazione dell’opinione pubblica, delle Istituzioni Politiche, Amministrative, Giudiziarie e Religiose nazionali, locali e periferiche nonché europee. Segnalare ai competenti organi di ogni ordine e grado le problematiche inerenti la sicurezza stradale, per una maggiore e inflessibile applicazione delle norme attuali previste dal Codice della Strada  e l’approvazione di  nuove e più severe  leggi in materia di sinistri stradali mortali causati da soggetti in preda a tassi  di alcool  superiori al minimo consentito  dalla Legge o  a sostanze psicotrope . L’associazione si propone di dare  proprio  concorso e la collaborazione con altre associazioni che hanno lo stesso scopo per iniziative tese alla promozione e promulgazione di Leggi che rendano sempre più civile e pacifica la convivenza sociale  in generale e in più particolare quelle che tendano a diminuire il tasso di mortalità dovuto principalmente ai sinistri stradali. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse e comunque mai in via prevalente.

TITOLO III

PATRIMONIO – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO – AVANZI DI GESTIONE –  SOCI – ORGANI SOCIALI – CONVOCAZIONE – LIBRI CONTABILI E SOCIALI  

 PATRIMONIO  

6.       Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo ,  dalle quote sociali degli iscritti, dalle donazioni, elargizioni, offerte  di persone fisiche, di enti privati e pubblici  e di  altre Associazioni nonché dagli eventuali proventi derivati dall’ erogazione del 5 per mille, dagli avanzi netti di gestione.  L’associazione è obbligata a impiegare le predette risorse economiche per la realizzazione dei fini previsti dagli articoli  4 e 5  del presente statuto. Il Fondo  di dotazione iniziale dell’Associazione, comprensivo della quota d’iscrizione annuale  è costituito dalla somma di Euro 1.000,00 (mille) donata da Massimiliano MASSIMI e Monica POGGETTI in ricordo del loro compianto figlio Massimo, nonché dalla somma di Euro 260,00 (Duecentosessanta) frutto del pagamento della quota annuale versato dai restanti soci fondatori. Il Fondo di dotazione iniziale  è quindi costituito dalla somma complessiva di Euro 1.260,00 (Milleduecentosessanta).   Per l’adempimento dei suoi scopi l’associazione dispone delle seguenti entrate :

–          Fondo di dotazione  iniziale versato  dai coniugi Massimiliano MASSIMI E Monica POGGETTI nonché dalle quote annuali  versate dagli altri soci  fondatori;

–          Versamenti effettuati da coloro che aderiscono all’associazione mediante il pagamento delle quote annuali;

–           Redditi derivanti dal suo patrimonio;

–          Introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

–          Eventuali introiti derivanti dall’erogazione del 5 per mille dal momento del riconoscimento  e dell’inserimento dell’ onlus da parte dello Stato 

Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto   dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire e del tipo di categoria a cui vuole  essere iscritto . L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al  versamento della quota annuale di iscrizione.  E’ comunque facoltà dei soci di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione iniziale, come quelli inerenti le quote di iscrizione annuale a seconda della categoria dei soci a cui si appartiene, i versamenti ulteriori diversi da quelli del fondo di dotazione iniziale e della quota di iscrizione annuale sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato a qualsiasi titolo alla stessa. Il versamento  a qualsiasi titolo effettuato all’associazione non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. E’ espressamente vietato la distribuzione ai soci di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.  In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa il patrimonio dovrà essere devoluto ad organizzazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

BILANCIO CONSUNTIVO E BILANCIO PREVENTIVO  

7.       Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 Marzo di ciascun anno.

8.       Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo  da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro il 30 ottobre di ciascun anno.

9.        I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Dopo l’Approvazione i bilanci dovranno essere pubblicati sul sito internet dell’associazione per almeno un mese dalla data di approvazione.  

AVANZI DI GESTIONE

10.   All’ Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale(ONLUS) che per Legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria  struttura.  L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI   

11.     Gli associati, denominati soci, possono essere tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari (questi ultimi in regola con il permesso di soggiorno e le Leggi italiane) che abbiano capacità di agire. L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo con voto insindacabile e viene ritenuta per effettuata senza comunicazione entro 30 giorni lavorativi dalla data di iscrizione. Il Consiglio Direttivo può dare il diniego all’iscrizione senza alcuna giustificazione ed in tale caso sarà comunicato all’interessato entro  30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di iscrizione e verrà restituita la quota versata (unico caso previsto dallo Statuto). Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. I soci vengono  suddivisi nelle seguenti cinque categorie : Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Aderenti (minori con assenso dell’ esercente la patria potestà) Soci Sostenitori e Soci Onorari. La differenza di categoria di iscrizione  però ciò non comporta alcuna diversità di trattamento in merito ai diritti/doveri  nei confronti dell’Associazione  tranne per i soci  aderenti che non avranno diritto di voto fino alla maggiore età e quindi al passaggio alle categorie dei soci ordinari o  soci sostenitori a seconda della quale vorranno aderire .   Gli associati si dividono in soci fondatori, soci  ordinari, soci aderenti , soci  sostenitori  e onorari. Sono soci fondatori coloro che hanno stipulato l’atto costitutivo e poi  pagheranno  la quota annuale prevista per i soci sostenitori . Sono soci ordinari i richiedenti ammessi dal Consiglio Direttivo e pagheranno la quota annuale prevista per tale categoria. Sono soci aderenti coloro che essendo minorenni abbiano specifico assenso di un  esercente la patria potestà ammessi dal Consiglio direttivo, che pagheranno la quota annuale prevista per la loro categoria. Questi ultimi  non hanno diritto di voto nelle votazioni assembleari. Sono soci sostenitori  i richiedenti ammessi dal Consiglio Direttivo e pagano la quota annuale prevista per tale categoria. Sono soci  onorari coloro che vengono insigniti di tale qualifica su delibera  del Consiglio Direttivo per i loro contributi ideali che   operano o hanno operato per la vita dell’associazione e gli scopi statutari previsti dalla stessa e che comunque operano in associazioni che hanno analoghe finalità e scopi, oppure si siano distinti nella loro vita per il raggiungimento di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente statuto.  I soci onorari, che  non hanno diritto di voto e saranno iscritti in un apposito albo, saranno utilizzati come organo consultivo del Consiglio direttivo ma il loro parere non è assolutamente vincolanteI soci  fondatori, ordinari, sostenitori e soci aderenti sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali  i cui importi vengono  fissati dal Consiglio Direttivo per ogni anno solare. Ogni socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo . I soci  fondatori, ordinari, sostenitori  e aderenti  sono tenuti a pagare la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo annualmente per ciascuna categoria nei termini previsti da apposita delibera dello stesso. Il mancato pagamento della quota annuale prevista prevede l’esclusione  di diritto dall’ associazione. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione  all’associazione comporta per l’associato avente la maggiore età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi  dell’associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura che verrà fissata annualmente dal Consiglio direttivo per i soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci aderenti, significando che l’entità della quota sarà stabilita dal Consiglio Direttivo sulla base del bilancio preventivo che sarà redatto annualmente entro il 30 Ottobre. E’ data facoltà a tutte le categorie dei soci di versare una somma superiore il pagamento della quota annuale spettante ad ogni rispettiva categoria di iscrizione e  in tale caso l’eccedenza verrà considerate elargizione da destinare  alle finalità istituzionali dell’Associazione. Non pagano alcuna quota associativa i Soci Onorari. L’importo delle  quote associative per ciascuna categoria viene fissata dal Consiglio Direttivo annualmente.   I soci possono essere esclusi dall’associazione per  mancato pagamento della quota annuale spettante alla categoria di appartenenza o per comportamento non consono ai principi e agli scopi del presente statuto. La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione e non si avrà diritto in nessun caso alla restituzione delle quote associative, contributi o elargizioni a qualsiasi titolo versate.  

ORGANI SOCIALI

12.   Gli organi sociali dell’associazione sono :

–          L’assemblea

–          Il Consiglio Direttivo

–          Il Presidente del Consiglio Direttivo

–          Il  Revisore o il collegio dei Revisori dei Conti

–          Il collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

13.   L’assemblea  è composta da tutti i soci (tranne i soci aderenti) in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione ) e  viene convocata almeno due volte all’anno dal Presidente del Consiglio Direttivo per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre) oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto ed è aperta a tutti i soci . Il giorno,  l’orario ed il luogo di convocazione nonché l’ordine del giorno  della convocazione dell’assemblea deve essere fatto almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per quell’occasione per posta ordinaria o per  posta elettronica (e-mail) agli indirizzi forniti dai soci al momento della domanda di iscrizione o quelli successivamente indicati dagli stessi.  

CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

14.   L’Assemblea in seduta ordinaria provvede :

–           ad eleggere il Presidente del Consiglio  direttivo;

–          ad eleggere I membri del consiglio direttivo ( da un minimo di sette ad un massimo di undici compreso il Presidente, di cui almeno  uno di diritto  deve essere  sempre un appartenente alla famiglia MASSIMI – POGGETTI o loro parenti in linea diretta, collaterale o affine) ;

–           ad eleggere il  Presidente  ed il Collegio dei probiviri (composto da almeno tre soci ad un massimo  di sette).

–          Ad eleggere il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti (in questo ultimo caso deve essere composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo; tra i membri effettivi verrà nominato il presidente del Collegio da parte dell’Assemblea)

–          Ad eleggere il Collegio dei Probiviri (composto da un minimo di tre soci ad un massimo di sette soci al cui interno eleggeranno un presidente)  

–           Ad approvare  annualmente il bilancio consuntivo redatto per anno solare, sentita la relazione del revisore o del collegio dei revisori;

–          Ad approvare  annualmente il bilancio preventivo, sentita la relazione del Tesoriere;

–          A deliberare  su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre.

L’assemblea in sede straordinaria delibera su eventuali modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

 L’Assemblea ordinaria  è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei partecipanti. In entrambi i casi delibera con la maggioranza della metà più uno  dei presenti al momento del voto, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l’assemblea. Per le deliberazioni di modifica allo Statuto  occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci sia in prima che in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento anticipato dell’Associazione e per stabilire la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci. L’adunanza di seconda convocazione può svolgersi nella stessa giornata purchè differisca di almeno un ora rispetto alla prima convocazione. Le adunanze di assemblea sia ordinaria che straordinaria  sono convocate dal presidente del Consiglio Direttivo  a mezzo posta ordinaria, fax o posta elettronica (email) almeno 10 giorni prima della convocazione fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro dei soci nonché al Consiglio Direttivo ed al Revisore o collegio dei revisori. Nell’avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l’orario di prima e seconda convocazione della riunione e l’ordine del giorno inerente gli argomenti da trattare.    Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione. I soci assenti possono delegare altro socio a rappresentarli nelle votazioni assembleari purchè la delega sia conferita per iscritto e che ciascun socio presente non sia delegato da più di due soci assenti .Le votazioni dell’Assemblea accadono per alzata di mano  palese  e il conteggio a cura di una commissione composta da cinque soci : due nominati dal Consiglio Direttivo e tre nominati dall’Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte con il voto favorevole  della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l’assemblea.  Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario componente del Consiglio Direttivo e da questi sottoscritto unitamente al Presidente del Consiglio Direttivo, che ne daranno lettura ai soci mediante la pubblicazione sul sito internet dell’associazione e lo porranno all’approvazione nella convocazione  di assemblea successiva. Ogni riunione degli organi sociali deve essere verbalizzata  e trasmessa al segretario del Consiglio Direttivo che provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell’Associazione ed alla archiviazione agli atti dell’associazione.  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.   Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed è composto da un numero di  minimo sette soci ad un massimo di undici  di cui almeno uno di diritto   deve essere sempre un componente della famiglia MASSIMI – POGGETTI o loro parenti in linea diretta, collaterale o affine. I Componenti del Consiglio direttivo sono sempre rieleggibili. In caso di dimissioni di uno dei componenti del consiglio direttivo subentra al suo posto il primo dei non eletti e a seguire fino all’accettazione dell’incarico che verrà tenuto ad interim dal Presidente.  Il componente del Consiglio subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato quinquennale dell’intero consiglio direttivo .  Il Consiglio direttivo nomina al suo interno le figure di  Presidente, Vice Presidente,  Segretario, Tesoriere.    

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente   ogni qualvolta venga ritenuto necessario per lo

svolgimento delle attività dell’Associazione oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre

componenti del Consiglio Direttivo o dal revisore o dal collegio dei revisori . L’avviso di

convocazione del Consiglio Direttivo avviene almeno cinque giorni lavorativi precedenti alla data di

riunione a mezzo posta elettronica (e-mail) .  Il Consiglio direttivo coordina e pianifica tutte le

attività necessarie per il raggiungimento degli scopi prefissati dagli articoli 4 e 5 del presente

statuto.  Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e può deliberare a maggioranza semplice

quando vi è la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Al Consiglio Direttivo sono  devolute le seguenti funzioni :

–        La gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi  delineati      dalla    

     Assemblea e  comunque sempre ispirati agli articoli 4 e 5 del presente Statuto;

–       Compie ogni atto di amministrazione ordinaria o straordinaria;

–       Provvede all’ammissione dei soci che chiedono di entrarne a far parte;

–       Provvede all’esclusione dei soci per i motivi previsti dallo Statuto ;

–       Provvede alla predisposizione annuale del bilancio preventivo  e del rendiconto    

     consuntivo;

–       Redige e delibera  regolamenti per la vita associativa.

Chi viene eletto nel Consiglio Direttivo svolge le sue funzioni a titolo gratuito e  non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali  spese sostenute e documentate per ragioni dell’ufficio ricoperto.

 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente .

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando vi è la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo .

 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di sette soci ad un massimo di undici (fermo restando che ne deve sempre far parte un componente della famiglia MASSIMI – POGGETTI o loro parente in linea retta, collaterale o affine), dura in carica cinque anni ed è sempre rieleggibile .

Il Consiglio direttivo  è composto dal Presidente, dal Vice Presidente  dal Segretario, dal Tesoriere e dai restanti componenti che assumono la carica di Consiglieri (quest’ultimi  vanno da un minimo di tre soci ad un massimo di sette soci).       

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

16.   Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è sempre rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’Associazione  e pertanto gli spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.

 Il Presidente  presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.

Al Presidente dell’Associazione compete sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo  l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, riferendo comunque l’attività compiuta.  

 Il Presidente del Consiglio Direttivo  convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia  coadiuvato dal Segretario , curando l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo e contabile dell’Associazione, verificando l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, promuove la riforma dello Statuto o dei regolamenti ove se ne presenti la necessità

Il Presidente  del Consiglio Direttivo controfirma insieme al Segretario tutte le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente  del Consiglio Direttivo è la persona fisica  a cui compete in caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa la liquidazione del patrimonio  della stessa  come previsto dal presente Statuto e dalle Leggi vigenti in materia.

Il Presidente del Consiglio Direttivo  cura unitamente al Tesoriere la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Il Presidente  del Consiglio Direttivo cura  ed intrattiene relazioni e  rapporti con le altre associazioni che hanno analoghi fini e scopi previsti dal presente Statuto nonché con enti pubblici, privati e religiosi e con le Istituzioni ed i mass – media per il raggiungimento degli scopi statutari,  facendosi collaborare dagli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre e chiude c/c bancari o postali a nome e per conto dell’Associazione,  effettuando versamenti  e prelievi sugli stessi comunicandoli al tesoriere per l’aggiornamento della contabilità, adempie ad ogni funzione delegata dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea nonché ad ogni attribuzione prevista dallo Statuto.

Il Presidente svolge le sue funzioni a titolo gratuito e  non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali  spese sostenute e documentate per ragioni dell’ufficio ricoperto.

IL VICE PRESIDENTE

17.   Il Vice presidente, dura in carica cinque anni ed è sempre rieleggibile,  coadiuva il Presidente in tutte le attività a questo conferite e lo sostituisce nelle sue funzioni di rappresentanza in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo; il solo intervento del Vice Presidente  costituisce per terzi prova dell’impedimento del Presidente. Il Vice Presidente svolge le sue funzioni a titolo gratuito e  non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali  spese sostenute e documentate per ragioni dell’ufficio ricoperto.

IL SEGRETARIO

18.   Il Segretario del Consiglio Direttivo  dura in carica cinque anni ed è sempre rieleggibile.

Il Segretario  coadiuva il Presidente in tutte le attività, cura la costituzione e la gestione dell’archivio dell’associazione, gestisce ed è responsabile del materiale di proprietà dell’associazione curandone il magazzino e la distribuzione, coordina e tratta tutte le pratiche relative all’associazione ,redige i verbali inerenti le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea che sottoscriverà unitamente al Presidente per  sottoporli all’approvazione e poi renderli pubblici tramite il sito internet dell’associazione, aggiorna i libri sociali del consiglio direttivo e dell’assemblea, tiene un elenco ed i libri  aggiornati dei soci di tutte le categorie; provvede alla sottoposizione al Consiglio Direttivo di tutte le deliberazioni dello stesso e dell’Assemblea per l’approvazione e pubblicazione. Coadiuva il Presidente del Consiglio Direttivo alla stesura degli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea . Provvede all’invio ai soci delle convocazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redigendo la predetta convocazione recante il giorno, il luogo e l’orario di prima e seconda convocazione che dovrà essere sottoscritta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Il  Segretario svolge le sue funzioni a titolo gratuito e  non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali  spese sostenute e documentate per ragioni dell’ufficio ricoperto.

IL TESORIERE

19.   Il Tesoriere  dura in carica cinque anni ed è sempre rieleggibile. Provvede al mantenimento dei registri contabili, vigilando sull’andamento economico e amministrativo dell’associazione, vigila, controlla  ed opera la registrazione dei movimenti di cassa, assolve agli obblighi economici che ha l’associazione utilizzando le risorse economiche in disponibilità della stessa unitamente al Presidente che coadiuva nel reperimento delle risorse finanziarie. Effettua ogni registrazione contabile inerente i versamenti ed i prelievi dai C/C   bancari o postali comunicati dal Presidente.  Il  Tesoriere svolge le sue funzioni a titolo gratuito e  non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali  spese sostenute e documentate per ragioni dell’ufficio ricoperto.

I CONSIGLIERI

20.   I restanti Consiglieri, che vanno da un minimo di tre ad un massimo di sette, durano in carica cinque  

anni e sono sempre rieleggibili.

Coadiuvano il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo  nelle attività a loro conferite e curano in particolare i rapporti con i soci e l’assemblea dei soci .

Svolgono le loro funzioni a titolo gratuito e  non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali  spese sostenute e documentate per ragioni dell’ufficio ricoperto.

LIBRI SOCIALI

21.   I libri sociali e contabili essenziali che l’associazione deve  tenere sono :

–          Il libro dei soci fondatori, ordinari, sostenitori, aderenti e onorari distinto per categoria, tenuto dal segretario;

–          Il libro delle adunanze e delle deliberazioni sia dell’Assemblea che del Consiglio direttivo, tenuto dal segretario;

–          Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore o del  Collegio dei Revisori, tenuto dal segretario;

–          Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto dal segretario;

–          Il libro delle adunanze del revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti;

–          Il libro giornale della contabilità sociale tenuto dal tesoriere;

–          Il libro inventario tenuto dal tesoriere.    

–          I libri contabili previsti dalla Legge per le ONLUS, tenuti dal Tesoriere

IL REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

22.    Il  Revisore o il Collegio dei revisori dura in carica cinque  anni ed è sempre rieleggibile . Il Revisore o il Collegio dei Revisori può essere anche non aderente all’Associazione ed è nominato dall’Assemblea (in caso di Collegio deve essere composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentreranno in caso di cessazione di un membro effettivo). In caso di collegio dei Revisori  l’Assemblea  ne nomina il Presidente tra i tre membri effettivi . Il Revisore o il Collegio dei Revisori ha funzioni di controllo, prima dell’approvazione del bilancio consuntivo esamina i giustificativi di spesa e redige apposita relazione che trasmetterà al Consiglio Direttivo ed all’ Assemblea. Il Revisore o Collegio dei Revisori cura la tenuta del libro delle adunanze del revisori, partecipa di diritto alle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma non di voto; verifica la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, dà parere sui bilanci. Nei casi previsti dalla Legge il bilancio dovrà recare una relazione di controllo sottoscritta da almeno un revisore iscritto nei Registri dei revisori Contabili. La carica di Revisore o di membro del Collegio dei Revisori  è gratuita e svolge le sue funzioni senza alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per ragioni dell’ufficio ricoperto.  

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

23.   Il collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni  ed è sempre rieleggibile.  Il Collegio dei Probiviri  viene nominato dall’Assemblea .Lo stesso è composto da almeno tre soci ad un massimo di cinque soci) ed è nominato dall’Assemblea .  I membri del Collegio dei Probiviri provvedono al loro interno a nominare un Presidente.  Il Collegio dei Probiviri è l’organo deputato a giudicare ed eventualmente irrogare  l’ espulsione dei soci che vengano ritenuti indegni moralmente, abbiano inosservato le norme dello statuto,  non abbiano ottemperato alle deliberazioni degli organi sociali, abbiano avuto assunzione di comportamenti incompatibili con il prestigio ed il buon nome dell’Associazione o comunque contrastanti con gli scopi della stessa. Provvede all’esclusione dei soci per i motivi indicati nel presente statuto. Il giudizio espresso a maggioranza semplice  è insindacabile ed immediatamente eseguibile con comunicazione scritta  all’interessato  a firma congiunta del  Presidente del Collegio dei Probiviri  e del Presidente  del Consiglio  Direttivo . La carica di Presidente e di  membro del Collegio dei Probiviri è gratuita.    

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI  

24.  Tutte le cariche sociali sono da espletare a titolo gratuito e nessun emolumento potrà essere devoluto per l’assolvimento dell’incarico ricoperto, tranne gli eventuali rimborsi per le spese sostenute che dovranno comunque essere documentate .

·         Tutti i soci sono tenuti a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione;

·         I soci devono operare nell’interesse dell’Associazione in spirito di aperta collaborazione con gli organi sociali;

·         I soci sono tenuti a non screditare, con parole o atti, l’immagine dell’Associazione, degli organi sociali e degli altri appartenenti al sodalizio;

·         I soci devono rispettare le regole della  convivenza civile;

·         I soci non devono strumentalizzare la propria appartenenza all’Associazione per scopi di interesse personale;

·         I soci non devono esprimere nell’ambito  dell’Associazione le proprie convinzioni politiche;

·         I soci sono tenuti alla buona conservazione dei beni dell’Associazione e l’eventuale danno causato ai beni dal comportamento del socio, anche se colposo, sarà da quest’ultimo rifuso all’Associazione;

·          I soci sono tenuti a mantenere la riservatezza su notizie o documenti dei quali siano venuti a conoscenza o ne abbiano il possesso proprio per la loro qualifica di socio.   

·         Tutti i soci hanno il diritto ed il dovere di partecipare effettivamente  ed attivamente alla vita dell’associazione; di partecipare  all’assemblea  ed esprimere il loro  diritto di voto (quelli aventi tale diritto), ad accedere alle cariche sociali, prendere visione di tutte le deliberazioni e della documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia per posta elettronica (via – email).

·         Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi  sociali, frequentare l’associazione prestando la propria opera per la realizzazione delle finalità associative sempre a titolo gratuito .

·         Mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e dei suoi Organi non attuando iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività.

·         Pagare la quota associativa annuale a secondo della categoria di appartenenza all’Associazione, pena l’esclusione dal sodalizio .

·         La domanda di ammissione all’Associazione deve essere redatta su un apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo e presentata allo stesso, anche tramite invio telematico. La domanda di adesione si perfeziona con il pagamento della quota annuale prevista per la categoria dei soci a cui si vuole iscrivere. 

·         Tutti i soci devono mantenere una condotta di vita e morale irreprensibile compatibile con le finalità previste dagli articoli 4 e 5 del presente Statuto, pena l’esclusione dal sodalizio.

TITOLO V

SITO INTERNET – LOGO DELL’ASSOCIAZIONE –   NORME FINALI – CONTROVERSIE – SCIOGLIMENTO   

SITO INTERNET – LOGO DELL’ASSOCIAZIONE

25.  L’Associazione sarà dotata di un sito internet e di un logo per le sue finalità . Sia il Sito Internet che il logo adottati saranno utilizzati dal Consiglio Direttivo per le finalità dell’Associazione e dovranno essere registrati .

Sia  sul  Logo  che  sul  sito internet  ci deve  essere sempre la dicitura Associazione Massimo Massimi ONLUS .  

CONTROVERSIE  E NORME FINALI

26.   Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i  casi non vietate dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del collegio dei Probiviri dell’associazione stessa. Il predetto collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell’associazione e fra Associazione ed i soci. Il giudizio espresso dal collegio dei Probiviri è insindacabile anche in merito all’interpretazione dello statuto e dei regolamenti. Il collegio dei probiviri giudica con equità senza ricorrere a procedure formali ed il suo giudizio è inappellabile.  

All’associazione è assolutamente vietato distribuire anche in forma indiretta utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve di capitale ai propri soci .

Le disposizioni del presente Statuto possono essere modificate dall’Assemblea dei Soci su richiesta dei 2/3 dei componenti dell’assemblea in regola con il pagamento delle quote associative  in seduta straordinaria, previa iscrizione all’ordine del giorno e la sottoscrizione della modifica da apportare. Il Consiglio Direttivo può emanare regolamenti per l’organizzazione ed il finanziamento dell’associazione. Per tutto quello non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizione del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia nonché le disposizioni normative in vigore per le  ONLUS .

SCIOGLIMENTO

27.   Nell’ipotesi di scioglimento l’assemblea nominerà il Presidente del Consiglio Direttivo pro – tempore liquidatore della ONLUS che provvederà a tutte le incombenze del caso devolvendo il patrimonio a favore  di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale(ONLUS)  o ai fini di pubblica utilità  sentito l’organismo di  controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 1996 nr.662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.